Servizi al cittadino
Elezioni del 15 e 16 maggio 2011
Pubblicazione atti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale

 
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ICI
Imposta Comunale sugli Immobili

arrow_black.gifChi deve pagare
L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie) anche se non residenti nel territorio dello Stato;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
arrow_black.gifCalcolo dell'imposta
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile. Rivalutata del 5%, e infine  moltiplicata:
a. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
c. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la b.i. è data dal valore venale in comune commercio.
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per  intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato se lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
arrow_black.gifQuando pagare
Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate. La prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16 Giugno ed è pari al 50% dell’imposta dovuta determinata applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente, tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile posseduto nei sei mesi dell’esercizio corrente. La seconda rata (saldo) deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, determinata applicando aliquota e detrazioni nello stesso vigenti. In alternativa il contribuente, entro il 16 giugno, può decidere di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, determinandone l’importo facendo riferimento alle condizioni che il Comune ha stabilito per l’anno in corso.
arrow_black.gifLa dichiarazione
La dichiarazione originaria ICI deve essere presentata dal soggetto che per la prima volta assume la qualità di contribuente ICI. La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni nella soggettività passiva e nella destinazione dell'immobile tali da determinare un divrso debito di imposta. In tal caso devono essere denunciate le modificazioni intervenute. La dichiarazione ICI deve essere consegnata al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
arrow_black.gifDove pagare
Il pagamento dell’imposta per l’anno 2011 dovrà essere effettuato tramite appositi bollettini postali, a disposizione presso l’Ufficio Tributi del Comune di Mercatino Conca sul c.c postale n. 12180600, intestato a : comune di Mercatino Conca ICI servizio tesoreria o mod. F24.
arrow_black.gifImposta comunale ICI - aliquote 2011
- aliquota ordinaria: 6 per mille
- abitazione principale con residenza anagrafica cat. A1, A8, A9: 5,5 per mille
- abitazione occupata: 6 per mille
- abitazione non occupata: 7 per mille
- terreni edificabili: 7 per mille
- detrazione per abitazione principale: € 103,29

E' considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio della detrazione imposta, l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel comune di Mercatino Conca, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente (art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI).

 

L'imposta complessivamente dovuta deve essere versata in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata, per il rimanente 50% o a conguaglio sulla base di variazioni intervenute nell'anno, deve essere versata dal l° al 16 dicembre.

Relativamente alle aree edificabili, questo Comune, con delibera G.c. n. 12 del 09/02/2011, ha determinato ai fini I.C.I. i valori minimi delle aree edificabili del territorio di questo Ente al di sotto dei quali verranno eseguiti accertamenti. Le zone ed i valori a mq. delle stesse, per l’anno 2011, sono quelli indicati nella tabella sottostante:

1.      CAPOLUOGO individuato dalla tavola 14.1 del P.R.G. adottato con delibera C.C. n. 38 del 05/09/2000:

ü      Zona di completamento residenziale                                                40,00    al mq.

ü      Zona di espansione residenziale:

- senza piano di lottizzazione approvato                                           13,00    al mq.

- con piano di lottizzazione approvato                                               24,00    al mq.

ü      Zone produttive di completamento (D1)                                           22,00    al mq.

ü      Zone produttive di espansione (D2):

- senza piano di lottizzazione approvato                                           10,00    al mq.

- con piano di lottizzazione approvato                                               19,00    al mq.

ü      Zona per attrezzatura di servizi di interesse pubblico                       4,00    al mq.

 

2.      FRAZIONE MONTEALTAVELLIO (individuata dalla tavola 14.2 del P.R.G. adottato con delibera C.C. n. 38 del 05/09/2000:

ü      zona di completamento residenziale                                                 19,00    al mq.

ü      Zona per attrezzature e servizi di interesse pubblico (F1)                2,00    al mq.

 

3.      FRAZIONE PIANDICASTELLO (individuata dalla tavola 14.3 del P.R.G. adottato con delibera C.C. n. 38 del 05/09/2000):

ü      zona di completamento residenziale                                                 19,00    al mq.

ü      Zona per attrezzature e servizi di interesse pubblico (F1)                2,00    al mq.

 

Si ricorda infine l’abolizione a opera dell’art.1, comma 175 della legge 296/06, del sistema di comunicazione, consentito, fino al 31 dicembre 2006, dall’ art.59 del dlgs 447/97. Conseguentemente, se nel corso del 2010 si fossero verificate modificazioni dei dati ed elementi rilevanti ai fini ICI cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione ICI entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi.

 Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli uffici comunali (Ufficio Tributi, dott.ssa Luisella Carloni, Ufficio Urbanistica geom. Mario Monaldi) sono a disposizione il lunedì e il venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,00. Le informazioni sono reperibili anche sul sito ww.comune.mercatinoconca.pu.it.

 Regolamento ICI
Comune di Mercatino Conca - Piazza Rossini, 12 - 61013 Mercatino Conca (Pesaro-Urbino) - centralino: 0541.970145